Art. 4.

      1. Le province di Milano e di Varese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Busto Arsizio, da effettuare con apposita delibera della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.